Vigilanza Privata: al via la riforma della certificazione degli istituti e dei servizi

04 Set 2014

di Ilaria Garaffoni

DM_04_06_14_n_115_Certificazione-Vigilanza-Privata-1ROMA – Ne parliamo da tempo, ma adesso è ufficiale. E’ infatti scattato l’obbligo per gli istituti di vigilanza privata attivi in Italia di sottoporre i propri impianti, servizi e professionisti alla valutazione da parte di un organismo di certificazione indipendente. Il 3 settembre è infatti entrato in vigore il D.M. n. 115 del 4 giugno 2014, che indica le caratteristiche e i requisiti che devono possedere gli organismi chiamati a valutare la conformità alle norme delle aziende autorizzate a svolgere attività di vigilanza privata.  Gli istituti di vigilanza dovranno, entro i prossimi 12 mesi, sottoporsi ad un audit interno da parte di un organismo accreditato, e produrre poi al Prefetto competente la documentazione che certifichi la conformità dei servizi forniti ai parametri fissati dal decreto ministeriale n. 269/2010 e dalle norme Uni/Iso, relative tra l’altro alla qualità dei servizi di vigilanza, telesorveglianza, custodia e scorta valori e alla competenza dei professionisti di security impiegati.

Le modalità con cui gli organismi dovranno valutare la conformità degli istituti di vigilanza saranno stabilite con un successivo decreto del Capo della Polizia, in attesa del quale ogni organismo potrà usare propri strumenti di valutazione purché in linea con le norme che regolano la materia. La certificazione avrà durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza.

Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in vigore del decreto 115/2014, siano già certificati secondo la norma UNI 11068 debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per  le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 115/2014, invece, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti.

Il decreto si fonda sul riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente da parte del dipartimento della pubblica sicurezza; a tal fine gli enti devono possedere vari requisiti:

1) Essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:

– in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi
– in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza
– in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la certificazione del professionista della security

2) Produrre l’autocertificazione di non essere stati oggetto dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate al comma 1, lett. A) e d), e al comma 2, lett. D) ed e).

3) Dichiarare di non essere iscritti all’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

4) Dichiarare che il legale rappresentante dell’organismo di certificazione, i componenti dell’organo di delibera del certificato, nonché i valutatori effettivamente impegnati nel processo di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di parentela e
affinità entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata

5) Impiegare, nel processo di certificazione, personale competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, fermo
restando il possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento

6) Impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonché che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata

7) Aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico settore

8) Aver istituito, nell’ambito della propria organizzazione, una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di conformità. L’organismo dovrà prevedere almeno un componente che abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata.

9) Attestare la puntuale formazione del personale che svolge l’attività di valutazione ispettiva.

Per una schematica ma dettagliata disamina del Decreto, scaricate il dossier elaborato da ASSIV. Per gli amanti del “legalese”, è invece scaricabile anche il Decreto nella sua interezza 😉

 

Clicca qui per scaricare il DM 115 04/06/14Certificazione Vigilanza Privata

Clicca qui per scaricare il Decreto certificazione schema ASSIV

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