Buttafuori senza licenza media: che fare?

23 Mag 2011

di Ilaria Garaffoni

buttafuori-a-scuola

Spettabile Direttore,
avrei una domanda sulla nuova legge del ministro Maroni relativa gli ex buttafuori. La norma prevede il titolo di studio di licenza media inferiore per poter accedere al corso e quindi adeguarsi alla normativa. E chi, come me, ha 45 anni e non ha la licenza media inferiore cosa deve fare? O torno sui banchi di scuola (ma ci vogliono tre anni, quindi esco fuori termine) oppure mi metto a casa e non lavoro! Specifico che ho una piccola ditta di portierato e controllo accessi dal gennaio 2010. Grazie, A.T.

Gentile A.T., le faccio rispondere da Genuario Pellegrino, Presidente di Federpol, ma dico subito che non ci sono buone notizie. Questa la risposta:

“Premetto che per svolgere attività di ‘addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi’, come previsto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Pacchetto Sicurezza), è necessaria l’iscrizione in un apposito registro, istituito presso le locali Prefetture.
La legge 15 luglio 2009 demandava ad un Decreto Ministeriale (il DM 6 ottobre 2009, clicca qui per scaricarlo) l’individuazione dei requisiti formativi e le modalità d’iscrizione. Con Decreto a firma del Ministro Maroni, il 17.12.2010 è stato prorogato alla data del 30 giugno 2011 l’obbligo di iscrizione in tale elenco e l’adeguamento ai requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009. Il Decreto prevedeva la proroga per la sola iscrizione nel registro, ma non per l’entrata in vigore della Legge, che sanciva la possibilità di svolgere predetta attività in sole tre modalità:

–        dipendenti del gestore del locale dove viene svolta l’attività di intrattenimento
–        dipendenti di Istituti di Investigazioni art. 134 TULPS
–        dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata art. 134 TULPS.

Ne consegue che già dal 2009, per poter fornire personale per l’attività di cui sopra, bisognava necessariamente essere titolari di licenza art. 134 TULPS. Lei lo è? Cosa intende per ditta di portierato?
Nulla osta, naturalmente, alla possibilità di un titolare di Istituto di svolgere anche in prima persona l’attività di ‘addetto alla sicurezza’, fermo restando che anch’egli dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. del 06.10.2009 (corso di formazione, iscrizione al registro, ecc.).
Non siamo a conoscenza di nessuna deroga ai requisiti previsti, tantomeno a quelli del titolo di studio. Quindi la risposta è sì: serve la Licenza media.

Paradossalmente però, stando l’attuale normativa, potrebbe svolgere in prima persona l’attività di addetto alla sicurezza sino al 30.06.2011, a condizione che sia dipendente del locale o di istituti muniti di art. 134 TULPS. (istituti di vigilanza o di investigazioni). Dopo tale data, dovrà però essere iscritto al registro, ma incontrerà comunque lo scoglio del requisito del titolo di studio…”

Insomma, temo proprio che sia necessario tornare un po’ sui banchi di scuola..coraggio!

Ilaria Garaffoni
Direttore Responsabile di www.vigilanzaprivataonline.com

Clicca qui per scaricare D.M. 6 Ottobre 2009

Clicca qui per scaricare Pacchetto Sicurezza L 94/2009

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