Chi è causa del suo mal pianga se stesso: critiche alla proposta Bertolini

04 Set 2010

di Ilaria Garaffoni

francesca macina

I network continuano a far parlare di sè.
Dopo aver lanciato la notizia della proposta di legge a firma dell’On. Isabella Bertolini (che  circoscrive alla pura intermediazione l’ambito di operatività delle agenzie ex art. 115 TULPS) abbiamo ricevuto varie richieste di chiarimento e alcune lamentele. Le maggiori doglianze giungono ovviamente da parte di chi vive di 115nel campo della sicurezza. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, dice il proverbio. O quanto meno non spazzi via gli altri dalmercato, aggiungono questi operatori. Sentiamo cosa dice Francesca Macina, PR Manager ASG Network.

Cosa pensa della proposta di legge Bertolini? Ritiene che possa risolvere il problema del network nel settore della sicurezza privata?
La proposta di legge Bertolini non solo non risolve ma, se possibile, complica maggiormente l’attuale stagnazione. La medicina ci insegna infatti che, se c’è un problema, è necessario rimuovere la causa e non limitarsi a curarne i sintomi. Focalizzando il nostro argomento occorre, dunque, identificare la causa o, almeno, una delle cause scatenanti il problema  “network” e creare dei rimedi di contrasto validi ed efficaci. La licenza ex art. 115 del TULPS viene rilasciata dal Comune, che letteralmente si limita “a prendere atto che il legale rappresentante della società X eserciti attività di agenzia di affari di intermediazione per l’espletamento di servizi per conto terzi”. E’ fuori di dubbio che i servizi che hanno per oggetto la sicurezza non possano essere accomunati a qualsiasi altro tipo di servizio.
La licenza ex art. 134 viene, invece, rilasciata dalla Prefettura, che preventivamente accerta l’esistenza di una serie di requisiti tecnico-professionali ed economici senza i quali non è possibile diventare titolari di licenza e aprire un istituto di vigilanza. E’ proprio in questa differenza di trattamento nel rilascio delle licenze che risiede la matrice del problema perché, per quanto riguarda le agenzie ex art. 115, non viene operata alcuna selezione che si basi sui titoli, sui requisiti tecnici o economici. Questo fa sì che il mercato, già saturo, venga invaso da avventurieri della speculazione, che nulla hanno a che spartire con il ruolo di consulente globale per la sicurezza esercitato dai network puri, che – come noi – mettono al servizio dei propri clienti la propria professionalità con orgoglio e passione.

Come uscire allora dall’impasse?
Modifichiamo l’iter di rilascio della licenza di intermediazione – chiaramente solo per coloro che dichiarino di voler operare nel settore della sicurezza – e rendiamo obbligatorio il medesimo iter seguito per il rilascio della licenza ex art. 134 (esclusa la parte che riguarda l’operatività e quindi le GPG), aggiungendo all’autorizzazione del Comune anche un nulla osta della Prefettura. Per esercitare la retroattività sulle società già operanti, si stabilisca un termine di X mesi dall’entrata in vigore di questa nuova legge entro il quale i titolari del 115 che non ottengano il nulla osta prefettizio non potranno più esercitare la loro attività nel settore della sicurezza. In tal modo gli istituti di vigilanza, al momento della sottoscrizione di un contratto, potranno chiedere al network di esibire il nulla osta prefettizio che ne certificherà il possesso dei requisiti, allo stesso modo in cui oggi il network chiede all’IdV di esibire il 134 per verificare che sia abilitato ad operare in una determinata provincia e possa svolgere determinati tipi di servizi.

E come risolvere la questione del sottocosto? I grossi network hanno fatto scandalo perché, non essendo direttamente assoggettati alle tabelle di congruità, riuscivano a praticare un sottocosto altrimenti vietato agli IdV uti singuli…
E’ qui il punto: assoggettando i network ad un vaglio preliminare prefettizio, anche le agenzie ex 115 dovranno essere assoggettate alle tabelle di congruità. In verità sulle tariffe si potrebbe facilmente chiudere il capitolo imponendo agli Idv di rispettare le tariffe alle quali sono già pienamente assoggettati. Ma poiché l’esperienza di questi anni ci ha detto esattamente il contrario, l’unica soluzione è estendere il vincolo anche ai network. E chiudere così ogni possibilità di aggirare l’ostacolo.

Il solito vizietto italiano: solo una forte cogenza normativa e sanzioni severe fanno sì che la gente rispetti le leggi (e non è nemmeno detto)…
Restando nel campo della cogenza, nei contratti tra network e cliente bisognerebbe rendere obbligatoria non solo (come oggi accade) l’individuazione del fornitore che garantisca un equilibrato rapporto qualità–prezzo, ma anche un’attività di consulenza volta all’individuazione e coordinamento dei servizi di sicurezza in funzione del livello di rischio sopportato dal cliente in un determinato sito. Ne conseguirebbe un riequilibrio del mercato basato da un lato sulla tenuta delle posizioni dei grandi Istituti di vigilanza – proprietari anche dei grandi network “spuri” – che, non solo consoliderebbero le loro fette di mercato, ma vedrebbero aumentare le opportunità grazie all’abbandono del campo da parte dei network non in possesso dei requisiti. Dall’altro lato, si verrebbe a riconoscere il giusto spazio anche ai network “puri” che portano avanti la loro mission aziendale consistente nel supportare i Corporate Security Managers nella gestione territoriale dei pacchetti sicurezza.

La responsabilità diretta in capo ad un titolare di licenza di vigilanza per gran parte del valore dell’appalto prevista da quel 50% massimo di subappalto di servizi ad altri IdV potrebbe servire a qualcosa?  
La limitazione al “50 % dei contratti stipulati con un singolo committente” di cui alla proposta di legge Bertolini mi pare assolutamente infondata, atteso che qualsiasi limitazione alla libertà di impresa è in contrasto con la nostra Costituzione e con le norme EU sul libero mercato. Di ciò fanno fede le numerose pronunce della magistratura sia italiana che comunitaria. L’argomento è quindi facilmente impugnabile.

 

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