Sì all’intermediazione pura, no ai network con rappresentanza

18 Feb 2010

di Ilaria Garaffoni

franco_tumino

Ne parliamo con Franco Tumino, Presidente ANCST – LEGACOOP

Qual è la posizione di Legacoop in materia di network e quali sono le vostre proposte di riforma?

Siamo da tempo per l’abolizione. Naturalmente, nulla vieta una pura attività di intermediazione(mandato senza rappresentanza): ciò che va considerato patologico è la sottoscrizione di contratti (mandato con rappresentanza) da parte di soggetti privi di licenza ex art. 134, quindi in ogni caso non in grado di svolgere i servizi ed obbligati a subappaltare.

Un mercato normale e di qualità deve vedere i rapporti contrattuali con i clienti in capo direttamente alle società autorizzate e specializzate operativamente nei servizi di sicurezza. I piccoli istituti possono essere ordinariamente presenti nei raggruppamenti di impresa o in subappalto, ma facendo in modo che la filiera sia tutta composta di soggetti autorizzati e specializzati. Ritiene che l’eventuale abolizione dei network possa sanare le principali patologie tariffarie del mercato italiano della vigilanza privata?

Certamente non sarebbe di per sé sufficiente. Occorre anche limitare il subappalto nelle committenze private (nel pubblico, come è noto, il limite nel nostro Paese è fissato al 30% massimo) e comunque controllare il rispetto generale delle normative, dunque anche lungo l’eventuale catena dei subappalti, non solo nel rapporto principale con il cliente finale, ma a valle di quest’ultimo. L’Istituto della responsabilità solidale del committente dovrebbe essere maggiormente conosciuto e meno sottovalutato dai committenti. Occorre però che la categoria “elabori il lutto”: le tariffe non esistono più, ed erano già state di fatto abolite da circolari ministeriali e sentenze anche italiane ben prima della sentenza della Corte europea. Si tratta in realtà di prezzi: questi non possono essere “anomali” (cioè al di sotto dei costi puri del lavoro, di quelli della contribuzione obbligatoria e del costo del lavoro) e il riferimento per giudicare l’anomalia è certamente dato dai minimi fissati dalle tabelle ministeriali che abbiamo ottenuto, ma queste ultime non sono “tariffe”, bensì un riferimento che obbliga l’impresa a giustificare la propria offerta se al di sotto di tali minimi.

Ritiene che i network abbiano ancora senso dopo la sentenza della Corte di Giustizia?

No, una normativa di questo tipo esiste solo nel settore dellavigilanza privata ed ha la sua giustificazione originaria nei limiti provinciali delle licenze, oramai superata grazie alla nota sentenza della Corte di Giustizia.

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