Security portuale, guardie giurate, incaricato di pubblico servizio

03 Dic 2009

di Ilaria Garaffoni

security-portuale

Ne parliamo con Vincenzo Acunzo, Sost. Commissario della Polizia di Stato e membro del Nucleo Ispettori esperti per la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti d’interferenza illecita.

Pochi giorni di pubblicazione in G.U. ed è subito polemica per il DM 154- 2009: secondo gli operatori portuali, l’affido della security portuale alle gpg rischierebbe infatti di paralizzare i terminal. Vogliamo chiarire quali sono le novità più rilevanti del “decreto incriminato”?
Come noto, l’art. 18 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144 (poi convertito nella legge 31 luglio 2005, n.155), recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ha consentito l’affidamento alle guardie giurate – sia dipendenti dai gestori sia da istituti di vigilanza privata – dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dellestazioni delle ferrovie metropolitane nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano.

Ne parliamo con Vincenzo Acunzo, Sost. Commissario della Polizia di Stato e membro del Nucleo Ispettori esperti per la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti d’interferenza illecita.

Pochi giorni di pubblicazione in G.U. ed è subito polemica per il DM 154- 2009 : secondo gli operatori portuali, l’affido della security portuale alle gpg rischierebbe infatti di paralizzare i terminal. Vogliamo chiarire quali sono le novità più rilevanti del “decreto incriminato”?

Clicca qui per scaricare il Dm 15 settembre2009 N154

Come noto, l’art. 18 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144 (poi convertito nella legge 31 luglio 2005, n.155), recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ha consentito l’affidamento alle guardie giurate – sia dipendenti dai gestori sia da istituti di vigilanza privata – dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dellestazioni delle ferrovie metropolitane nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano.

Con il D.M. 154/2009 vengono fissate le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l’affidamento dei servizi predetti.  Il D.M. distingue i servizi di sicurezza in due gruppi: l’uno recante servizi di controllo, di scorta e di vigilanza a cose, già affidabili a privati alla luce della normativa vigente in materia di vigilanza privata; l’altro recante i servizi più complessi (controllo del bagaglio, controllo dei varchi, vigilanza ai terminal passeggeri e simili), affidati alla sicurezza privata solo ad integrazione dei servizi esercitati dalla forza pubblica (come già accade per gli aeroporti) e nei limiti in cui non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà.
Il decreto riveste particolare rilievo anche ai fini del recepimento del regolamento europeo (Regolamento CE 725/2004 del 31 marzo 2004) adottato in materia di miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, stabilendo, peraltro, che servizi così delicati possono essere svolti solo da personale qualificato (le guardie particolari giurate) e non anche – come sovente oggi accade – da soggetti privi di specifiche attribuzioni e qualificazioni (i portieri).

Mi pare di capire che il problema dei porti, più che di paralisi operativa, sia di portafoglio, visto che i portieri costano assai meno delle gpg… A questo punto cosa resta alle Forze di polizia? Per quali servizi di sicurezza resta necessario il loro impiego?
Non bisogna dimenticare che tutti i servizi definiti di sicurezza sussidiaria (ad integrazione, cioè, di quelli esercitati dalla forza pubblica) debbono essere svolti sotto la supervisione delle forze di polizia e trovano il limite invalicabile nel divieto di svolgere funzioni che comportano l’esercizio di pubbliche potestà, che sono e restano di esclusiva competenza delle Forze di polizia dello Stato.

Facciamo un caso concreto: se un Istituto di vigilanza già attivo volesse estendere il proprio business alla sicurezza sussidiaria, cosa dovrebbe fare? Farsi estendere la licenza? Decretare nuovamente le guardie?
Sicuramente dovrà richiedere l’ampliamento della licenza alle nuove attività, con le modalità previste dall’art.257 ter, comma 5, del Regolamento d’esecuzione TULPS.
Per le guardie giurate sarà necessaria una formazione specifica aggiuntiva (secondo i programmi che stabilirà il Dipartimento della pubblica sicurezza con un circolare di prossima emanazione), all’esito della quale le stesse dovranno sostenere l’esame davanti alla commissione nominata dal Prefetto.

Mi pare di capire che il legislatore stia individuando tre figure di gpg: quelle che si occupano di sicurezza privata, quelle che si occupano di sicurezza complementare (art. 256 bis) e quelle che si occupano di sicurezza sussidiaria (art. 18 decr.Pisanu). Tre diversi livelli di servizio con tre diversi livelli di formazione. Nasceranno quindi gpg di serie A, serie B e serie C?
No, non è una questione di serie A, B e C.
Il nuovo sistema prevede l’elevazione degli standard professionali delle guardie mediante percorsi formativi stabiliti con decreto del ministro e gestiti dalle regioni.
Su questa base, comune a tutte le guardie che fanno i servizi dell’art. 256 bis del Regolamento, si vanno ad inserire specifiche formative per attività particolari, quali la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, ecc., quelle attività cioè di sicurezza sussidiaria.

La qualifica di incaricati di pubblico servizio avrà per le gpg qualche risvolto (positivo e/o negativo) nell’esercizio di servizi di sicurezza sussidiaria?
La ratio dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio va ricercata nella natura dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria cui attendono le guardie giurate, servizi che, essendo caratterizzati da un consistente grado di pericolosità, esigono da parte dei soggetti titolati ad esercitarle una specifica professionalità ed una maggiore responsabilizzazione.
La scelta di riconoscere alle guardie particolari giurate lo status di incaricato di pubblico servizio ha anche soddisfatto gli operatori del settore, i quali da tempo richiedevano di essere distinti da altre categorie impiegate nelle imprese di servizio (hostess e portieri) e reclamavano l’equiparazione delle funzioni espletate dalle guardie particolari giurate alle funzioni attribuite agli steward addetti ai servizi presso gli impianti sportivi.
Tale scelta, inoltre, è stata rafforzata dall’intenzione di configurare in maniera più completa e più aderente alle esigenze di una moderna società la funzione svolta dalla guardia particolare giurata. Con ciò, peraltro, si accredita presso la pubblica opinione un’immagine diversa da quella finora percepita, proprio perché coinvolta in un ampio e articolato progetto istituzionale (la sicurezza complementare).
Da qui la norma, che ha superato ogni residua perplessità sulla configurazione come pubblico del servizio svolto dalle guardie particolari giurate, un riconoscimento che non riguarda soltanto il profilo giuridico, ma concerne la stessa dignità sociale e professionale.
Questo servirà anche ad attenuare il peso di una responsabilità che potrà derivare alle guardie giurate soprattutto sotto il profilo penale, ma al contempo, sotto lo stesso profilo, garantirà alle stesse una più adeguata tutela rispetto ai reati commessi in loro danno.

 

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