Generalità, denuncia e verbale: cosa può e cosa deve fare la guardia giurata?

14 Mag 2012

di Ilaria Garaffoni

roberto-gobbi

Gentile direttore,
nel testo “La nuova normativa sugli istituti di vigilanza, di investigazione privata e sulle guardie giurate ” (di CALVO-MAZZA-MOSCA-MIGLIORELLI, Cacucci Ed.), a pag. 114 si specifica che nella redazione del verbale, se sono intervenute altre persone nell’episodio riportato sul verbale, occorre generalizzare queste ultime riferendo sulle dichiarazioni spontanee rese; inoltre il testo conclude che è facoltà (non dovere) di redigere gli stessi.
Come si concilia quanto sopra con l’art. 362 c.p. (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio), che obbliga invece di denunciare un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio? La guardia giurata può procedere a generalizzare, come prevede il punto precedente?
La ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

G.A. Piacenza

Caro G.A.,

le faccio rispondere da un consulente legale che vanta una particolare specializzazione per il mondo delle guardie giurate: Roberto Gobbi (in foto). Il Dr. Gobbi si è reso disponibile a rispondere alle questioni legali che perverranno a questa redazione, quindi, cari lettori tutti, fatevi sotto con le domande, sbirciate nel suo sito www.rgconsulenzelegali.it e leggetevi il commento al quesito di G.A.

“Innanzitutto è opportuno ricordare che il D.L. 8 aprile 2008 n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101, ha introdotto il sesto comma dell’art. 138 TULPS, che prevede “Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate, nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate, rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio ”.
Tale affermazione riconduce quindi alla figura della GPG, tutti i diritti e i doveri che vengono attribuiti dal nostro ordinamento penale agli incaricati di pubblico servizio.

Accertato quindi che la GPG è sottoposta al regime degli incaricati di pubblico servizio, gli stessi sono certamente soggetti al disposto dell’art. 362 c.p. da lei correttamente citato.
Tale articolo prevede che “L’incaricato di un pubblico servizio (358 c.p.), che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio (331-332, C.P.P.), è punito con la multa fino a centotre euro. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (120 c.p.) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.”
Pertanto, e per estrema sintesi, la GPG DEVE informare, per il mezzo della denuncia, l’Autorità Giudiziaria (347 C.P.P.) quando, nell’esercizio o a causa del suo servizio, viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. In caso contrario contravviene al disposto normativo di cui sopra, con le relative conseguenze penali.

Invece, con il termine verbale, si deve intendere un documento in cui la GPG attesta e sottoscrive a pena di nullità, con riguardo al servizio a cui è destinata e in relazione ad un determinato servizio, ciò che è stato fatto ovvero ciò che è stato detto. Quindi, per sommi capi, il verbale è un documento che contiene delle attestazioni di verità che pervengono dal suo estensore, ovvero la GPG.

Analizziamo ora le disposizioni relative al “verbale” da lei citato, la cui normativa è contenuta nel Regolamento di attuazione del TUPLS e certamente distinta dalla denuncia oggetto dell’art. 362 c.p.
L’art. 255 Reg. TULPS recita: “Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria”.
Tale disposizione prevede quindi che le GPG POSSONO redigere i verbali in oggetto, ma soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Non sussiste pertanto un dovere in capo alla GPG di “stendere verbali”, proprio perché la norma consente loro la scelta di redigerlo o meno.

Non vanno quindi obbligatoriamente sovrapposti nè tanto meno uniti i due documenti (denuncia e verbale), che attengono e soddisfano esigenze assolutamente differenti.
Non si deve quindi confondere il dovere, penalmente sanzionato, di denunciare all’Autorità Giudiziaria la notizia di reato perseguibile d’ufficio che si è appresa durante il servizio, dalla facoltà di stendere un verbale, molto spesso ad esclusivo uso interno all’Istituto.
Infatti tali documenti soddisfano esigenze diverse. Nel primo caso (art. 362 c.p.)  la norma vuole tutelare l’amministrazione della giustizia e più specificatamente l’attività giudiziaria, nell’altro caso (art. 155 Reg. TULPS) si consente alla GPG di produrre una documentazione la cui valenza è soprattutto rilevante per l’Azienda per la quale la stessa lavora, ed in via sussidiaria anche per un’eventuale attività probatoria in sede giudiziaria.

È altresì evidente che, allorquando il verbale contiene la notizia di reato perseguibile d’ufficio, lo stesso verbale può diventare anche quella denuncia (obbligatoria e non facoltativa) all’Autorità Giudiziaria che è richiesta dall’art. 362 c.p., ma nulla vieta alla stessa GPG di produrre due documenti, come si suggerisce, uno con le forme e le modalità del verbale e l’altro con le forme e le modalità della denuncia all’Autorità Giudiziaria.

A questo punto non ci resta che soffermarci sulla questione relativa alla “generalizzazione” delle persone prese a verbale con spontanee dichiarazioni.
Innanzitutto occorre precisare, anche se nel suo caso certamente non ve ne è bisogno, che con il termine “generalizzazione” si deve intendere l’acquisire le generalità della persona che rende le spontanee informazioni. In tal senso risulta indispensabile chiarire che, non essendo la GPG un Pubblico Ufficiale, il soggetto che rende le spontanee informazioni può rifiutarsi di essere “generalizzato”, cioè di dare indicazioni sulla propria identità personale. Infatti l’art. 651 c.p. prevede che “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Da ciò ne consegue che non vi è un obbligo giuridico imposto al cittadino di dare le indicazioni sulla propria identità all’incaricato di pubblico servizio, ovvero alla GPG, per cui si potrà generalizzare il soggetto soltanto se lo stesso si renderà disponibile a farlo.

 

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