Guardie giurate e riforma della legittima difesa

05 Feb 2013

di Ilaria Garaffoni

Spett.le Redazione
ho letto con interesse l’articolo dell’avv. Roberto Gobbi sulle armi e le la legittima difesa da parte delle guardie giurate. In particolare mi riferisco al porto di pistola rilasciato per difesa personale.

La nuova ipotesi di legittima difesa, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 del c. p., riporta: “….sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.

Desideravo chiedere se, in virtù di quanto riportato, le guardie giurate, mentre esplicano la tutela dei beni altrui, possano utilizzare l’arma per legittima difesa quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, naturalmente cercando inizialmente di provocare la desistenza dell’aggressore e facendogli percepire la possibilità di un’offesa difensiva? Ringrazio per la cortese attenzione.

A.G. Piacenza

Caro A.G.
avendo lei citato l’Avv. Roberto Gobbi, abbiamo inoltrato a lui la sua richiesta. Ecco la risposta:

“La sua domanda è molto pertinente perchè prevede una risposta dai tratti certi ma unicamente deduttiva, ovvero derivante da assiomi veri che ne fanno discendere una conclusione altrettanto vera.
Infatti la norma in esame, ovvero l’art. 52 c.p. comma 2 e 3, non rappresenta, come spesso succede, la fattispecie da lei descritta. L’argomento legato all’art. 52 c.p., inerente la legittima difesa, è assai vasto e complesso e pertanto mi atterrò esclusivamente, per brevità di trattazione, alla risposta del quesito posto dal sig. A.G. di Piacenza.

I commi 2 e 3 dell’articolo 52 del c.p. sono stati introdotti dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 allo scopo di estendere la liceità dell’autotutela contro le aggressioni portate mediante indebita intrusione in un domicilio privato o in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale professionale o imprenditoriale.

In pratica l’articolo 52, comma 2 c.p. prevede in realtà che nei casi di intrusione domiciliare sussiste rapporto di proporzione di cui all’articolo 52, comma 1 c.p. se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Appare quindi palese che la fattispecie analizzata non può essere ricondotta all’attività specifica delle guardie giurate essendo la normativa stata istituita unicamente per permettere al privato cittadino una particolare tutela nel proprio domicilio.

Pertanto alla domanda “se in virtù di quanto riportato, le guardie giurate, mentre esplicano la tutela dei beni altrui, possono quindi, utilizzare l’arma per legittima difesa quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”, si deve dare risposta negativa perché la norma è stata creata al solo scopo di acconsentire al titolare del diritto di esclusione dal proprio domicilio (e solo ed esclusivamente a tale titolare) di avere una reazione proporzionata, ex lege art. 52 c. 2 c.p., all’ingiusta aggressione.
Tale diritto non può essere quindi in nessun modo trasmissibile alla Guardia Giurata durante l’esercizio delle proprie funzioni.

Sotto altro angolo visuale va chiarito che l’esordio del nuovo comma 2, dell’articolo 52 del c.p., è chiaramente indicativo di una deroga limitata al requisito della proporzione, previa ricezione di tutti gli altri requisiti della legittima difesa.

A titolo esemplificativo si ricorda che l’aggressione deve aver integrato gli estremi della violazione di domicilio, ovvero quelli previsti dall’articolo 614 c.p,. ed inoltre, insieme all’attualità di un’aggressione al patrimonio o all’incolumità fisica, deve sussistere il requisito della mancata desistenza, che va intesa nel senso che l’aggredito abbia l’onere di avviare una qualche reazione difensiva, successivamente risultante priva di alcun effetto.

Per riassumere e chiarire brevemente quanto sopra espresso si deve rappresentare che “la modifica normativa del 2006 è stata introdotta, appunto, con riguardo al requisito della proporzionalità allo scopo dichiarato di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo a questo equiparato dalla legge, quale quello in cui si esercita un’attività commerciale professionale imprenditoriale per cui ora è ritenuto sussistente rapporto di proporzionalità se taluno, legittimamente presente in uno di detti luoghi, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

L’interpretazione giurisprudenziale immediatamente successiva alla modifica legislativa si è orientata nel breve tempo trascorso, nel senso che i requisiti previsti dall’articolo 52, comma 1, c.p., con riguardo all’attualità del pericolo, dell’offesa ingiusta e della necessità della reazione non siano stati modificati dalla legge del 2006, la quale ha riguardo esclusivamente al criterio della proporzionalità e quindi in particolare la configurabilità dell’eccesso colposo di legittima difesa, laddove risulti che l’agente abbia colposamente ceduto nella difesa del proprio diritto ponendo in essere una reazione sproporzionata all’altrui azione aggressiva.

In particolare è stato rilevato che, onde poter imboccare la legittima difesa, deve pur sempre sussistere un’aggressione ovvero il pericolo di un’aggressione in atto a fronte della quale, qualora l’aggressione avvenga in un luogo di privata dimora da parte di un soggetto che si sia introdotto o trattenuto contro l’espressa volontà di chi al diritto di escluderlo clandestinamente con l’inganno, è lecito l’uso dell’arma legittimamente detenuta per difendere determinati beni” (Cass. N.32282 del 2006; cass. N.25339 del 2006)”.

Un grazie all’Avv. Roberto Gobbi da parte della redazione per il competente e sollecito lavoro di approfondimento giurisprudenziale.

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