Appalti nella vigilanza privata: le tabelle sul costo del lavoro non contano

31 Mag 2018

di Ilaria Garaffoni

Vi ricordate le “Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata” emanate nel 2015 dall’ANAC in materia di appalti? Il Consiglio di Stato si è appena pronunciato in maniera definitiva (nei tre anni di interregno si erano susseguite una consultazione pubblica e un parere interlocutorio). L’ultimo parere, datato 18 Aprile 2018, sostanzialmente conferma la bozza dell’Autorità Anticorruzione, gettando tuttavia una pesante ombra sul valore delle tabelle ministeriali che definiscono il costo medio del lavoro. Ma vediamo il parere nel dettaglio.

1) Stop alle gare con oggetto attività di global service e/o servizi integrati che contemplino anche servizi di vigilanza privata. L’ANAC ritiene (e il Consiglio conferma) che le società di portierato, di global service e di servizi integrati possano svolgere esclusivamente le attività indicate nell’oggetto sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni ed i controlli cui sono invece soggetti gli istituti di vigilanza privata, certamente non anche il servizio di vigilanza privata. Quindi non sono ammesse commistioni nel bando di gara, a meno che gli operatori posseggano i requisiti per tutte le attività, inclusa l’autorizzazione ex art. 134 Tulps (spetterà alla stazione appaltante non solo indicare nel bando che il servizio di vigilanza non può essere svolto senza licenza, ma anche verificare che alla stipula del contratto l’aggiudicatario ne sia in possesso e la mantenga per l’intera esecuzione del contratto);

2) Se la stazione appaltante vuole indire un’unica gara con servizi di vigilanza e di portierato deve suddividere l’appalto in lotti, con indicazione dei singoli servizi richiesti e specifica (per ciascuno di essi) dei requisiti necessari, autorizzazioni comprese. Nel caso del global service, la stazione appaltante deve indicare quale indispensabile requisito di partecipazione il possesso dell’autorizzazione ex art. 134 Tulps;

3) Non possono quindi a maggior ragione partecipare alle gare per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza le “agenzie di affari” (art. 115 Tulps) che solo successivamente individuano i prestatori del servizio;

4) Quanto ai criteri di aggiudicazione, il riferimento è il quadro normativo vigente, che privilegia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma restando la necessità di sussumere la fattispecie concreta nella previsione legale;

4) Nota dolente invece sui criteri di aggiudicazione e le verifiche sulla congruità delle offerte: per il Consiglio di Stato, in materia di offerte anormalmente basse, ferma restando l’inderogabilità dei minimi salariali stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, non sarebbe invece obbligatorio il rispetto dei minimi salariali previsti dalle Tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, dalle quali ci si potrebbe discostare fornendo adeguata giustificazione.

Una linea ritenuta rischiosa dal Presidente di Federsicurezza Luigi Gabriele, che potrebbe incoraggiare comportamenti borderline: “eliminare tout-court la parte che inserisce nel costo parametrale globale gli oneri aggiuntivi derivanti dalla (pedissequa) applicazione di disposizioni di legge, può essere deleterio. Non potendo fisicamente l’impresa risparmiare sui costi derivanti dalla semplice applicazione del CCNL di comparto, la stessa verrebbe invogliata a farlo sugli altri, sia pur obbligatori, costi aggiuntivi….con le immaginabili conseguenze negative”.

 

Clicca qui per scaricare Consiglio di Stato su appalti e vigilanza ANAC, 2018-Parere 01173

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