Circolare database GPG: note critiche

12 Ott 2018

di Bastian Contrario

La recente circolare sul database delle GPG, ed in particolare sulla rivisitazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni delle guardie giurate in caso di cambio di datore di lavoro, ha scatenato il nostro Bastian Contrario. Attento osservatore del settore ed esperto di burocrazia, mercato e dinamiche giuslavoristiche del settore vigilanza privata, l’autore evidenzia alcune incongruenze della nuova direttiva rispetto alle precedenti linee operative del Ministero…suggerendo un rapido correttivo.

A VOLTE RITORNANO…SUI PROPRI PASSI

Bastian Contrario

Nella recente ipertrofica produzione del Dipartimento della pubblica sicurezza – l’ultima è la circolare del 10 settembre scorso sul giuramento, in cui si diceva che “nulla è cambiato” rispetto al 2008 (il che se fosse vero renderebbe vana una direttiva), salvo tralasciare che nel 2008 il prefetto che rilasciava il decreto di guardia giurata, e quindi davanti al quale si giurava, era quello della provincia dove aveva sede l’istituto di vigilanza! – arriva la direttiva datata 9 ottobre relativa all’avvio delle procedure per la messa in esercizio del Database nazionale degli operatori della sicurezza privata e con la quale viene, tra l’altro, prevista una rivisitazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni delle guardie giurate in caso di cambio di datore di lavoro.

Ora, tralasciando il fatto che sentiamo parlare del Database e della sua “imminente” entrata in funzione da qualche anno, accogliamo con soddisfazione la notizia della sua prossima (sarà vero?) entrata in funzione e seguiremo fiduciosi le “milestones” (molto più fico che un banalissimo “fasi”) della sua attivazione.

Ciò detto, non si può non soffermarsi, brevemente s’intende, su di un punto che appare estremamente significativo.
La circolare prevede che il “prefetto che riceve l’istanza” aggiornerà immediatamente i titoli autorizzatori della guardia se non c’è soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, mentre, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la cessazione (n.d.r. quanto tempo??) e l’assunzione presso un nuovo soggetto, il “prefetto che riceve l’istanza” richiederà al prefetto che ha rilasciato i titoli originari la delega all’adozione del nuovo provvedimento.”

Da ciò consegue che la richiesta di riattivazione di un decreto dopo un periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in caso di assunzione presso un datore di lavoro di una provincia diversa da quella dove è stato rilasciato il provvedimento originario della guardia, può essere presentata alla prefettura della sede dell’istituto di vigilanza che verrà delegata al rilascio dell’autorizzazione dalla prefettura madre (chiamiamola così). Stupefacente!!

Ma allora, tutto il dettagliato ragionamento giuridico della circolare del 7 marzo, quella relativa alle procedure di rilascio dei decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e del connesso porto d’arma, con la quale si è tornati alla situazione ante 2008, a quando cioè le licenze degli istituti erano provinciali, che fine ha fatto?
E perché, quindi, imporre alle aziende una costosa rivisitazione dei processi di gestione dei decreti delle guardie dipendenti?
E, soprattutto, perché costringere i lavoratori a tour in giro per l’Italia e, cosa ben più grave, a settimane d’inattività a stipendio zero in attesa del rilascio/rinnovo delle autorizzazioni?
Perché se si poteva “compatibilizzare” (prendo a prestito il termine dalla circolare anche se, tecnicamente, la compatibilizzazione riguarda la tecnologia dei polimeri) il parere del Consiglio di Stato con l’organizzazione delle aziende ed i bisogni dei lavoratori – con lo strumento della delega – non è stato fatto a suo tempo, evitando disagi e oneri per tutti?
Sicuramente i tecnici del Ministero dell’Interno avranno una valida spiegazione, noi ci limitiamo a sperare che questa circolare dimostri che a volte tornano…sui propri passi!

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