Coronavirus e vigilanza privata: congedi, permessi e bonus baby sitter

23 Mar 2020

di Ilaria Garaffoni

L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative relative alle misure del Decreto Cura Italia a sostegno di lavoratori e famiglie. Nel consigliare la lettura integrale del documento, che specifica limiti e modalità di richiesta per le guardie giurate e le loro famiglie, ecco una sintetica carrellata delle misure fruibili dagli operatori del comparto della vigilanza privata.

1) CONGEDI COVID-19
Congedo straordinario di max 15 giorni complessivi fruibili, in alternativa, da uno dei genitori, dal 5 marzo al 3 aprile. Per quanto riguarda il settore privato, i beneficiari sono i genitori:

– con figli che hanno fino a 12 anni di età (indennità del 50% della retribuzione e contribuzione figurativa);
– con figli dai 12 ai 16 anni (possono assentarsi dal lavoro per 15 giorni senza indennità e copertura figurativa);
– con figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (indennità del 50% di retribuzione e contribuzione figurativa);
– che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

IMPORTANTE
Tali congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:
✓ nello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

2) PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
Sono incrementati di 12 giorni i permessi retribuiti per i mesi di marzo e aprile, oltre ai 3 giorni mensili già previsti (3 per marzo e 3 per aprile). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese e sono destinati ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.

3) BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il bonus per i servizi di baby-sitting nei periodi di chiusura scolastica spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
✓ oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

Clicca qui per scaricare INPS Congedi Parentali 104 Bonus Baby Sitting

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