Covid19 e infortunio sul lavoro: quale rischio per le imprese e quali tutele?

01 Giu 2020

di Ilaria Garaffoni

Il Covid-19 è rubricato come infortunio sul lavoro: con quali tutele per i lavoratori? E con quali rischi per le imprese, sia sul lato penale sia sul lato civile? In che modo si può dimostrare che l’infezione sia realmente avvenuta sul luogo di lavoro, soprattutto per attività professionali come la vigilanza privata che si svolgono in luoghi esterni all’azienda e con esposizione a grandi flussi di persone (dal supermercato alla banca, dall’aeroporto alla stazione)? L’INAIL è intervenuta con una circolare che di fatto esclude qualsiasi automatismo in termini di responsabilità, ma è comunque lecito ipotizzare che nasceranno contenziosi. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Marco Proietti , Associate di GFPLAW, prestigioso studio legale con sede in Roma specializzato in diritto del lavoro e relazioni industriali (segnalato dal Sole 24 Ore tra gli studi legali dell’anno 2020 per l’area “Diritto del lavoro e welfare” e per il secondo anno consecutivo tra i primi studi legali in “lavoro e previdenza” in Italia).

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’Inail è intervenuta, forse in modo definitivo, sulla delicata questione attinente alla possibilità di qualificare l’infezione da Covid19 quale infortunio sul lavoro.
La vicenda non è di poco conto. La diffusione del virus ha posto la necessità di dover intervenire, in modo molto invasivo, sulle misure di sicurezza che le aziende devono adottare per prevenire la diffusione dell’epidemia sul posto di lavoro, in ossequio a quanto stabilito dal TU 81/2008 e dall’art. 2087 cod. civ.

Chiaramente tutto questo avviene con un processo espansivo della burocrazia interna all’azienda, ove alla semplificazione e chiarezza delle norme si è inspiegabilmente preferito il proliferare senza fine di carte e documenti, che molto spesso finiscono per non essere neppure adatti a fissare dei protocolli efficienti per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Come inevitabile conseguenza, il datore di lavoro si trova tra l’incudine ed il martello, poiché ogni eventuale infezione da Covid19 che si verificherà dentro i propri stabilimenti potrà essere causa di responsabilità: seguendo la ripartizione dell’onere della prova stabilito per legge, l’imprenditore dovrà infatti dimostrare di aver attuato tutte le misure necessarie alla prevenzione dei rischi lavorativi, onde evitare di trovarsi condannato al risarcimento del danno.

L’INAIL è quindi intervenuta cercando di fare chiarezza, oltre a voler fugare il dubbio circa una responsabilità anche di diritto penale quale automatismo a carico del datore di lavoro.
In primo luogo, l’art. 42, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18 ha chiarito che anche l’infezione da Covid19 (meglio rubricato come Sars-Cov-2) è tutelata come infortunio, al pari di qualsiasi infezione derivante da agenti biologici e contratta in occasione di lavoro: questo in quanto la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta tipica dell’infortunio, anche se gli effetti vengono a verificarsi dopo un certo periodo di tempo.
In secondo luogo, l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena in permanenza domiciliare cautelativa, con conseguente astensione dal lavoro e tutela del posto stesso: questo consente di evitare che il lavoratore positivo al Covid19 possa esaurire il periodo di comporto stabilito dal CCNL di riferimento.
In terzo luogo, infine, gli oneri derivanti dagli eventi infortunistici del contagio sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, quindi non determinano ulteriori oneri per l’impresa.

Questo quanto stabilito dall’INAIL. Vi è, tuttavia, un ulteriore ordine di considerazioni da svolgere e che riguarda le modalità di accertamento del contagio.
Infatti, se è chiaro che l’imprenditore dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus sul posto di lavoro, è altrettanto vero che il lavoratore dovrà dimostrare che la contrazione del virus sia avvenuta proprio nell’ufficio/stabilimento e che, invece, non sia avvenuta in altro momento. Si tratta di una prova diabolica, destinata a fallire presumibilmente nella totalità dei casi in quanto, proprio perché si fa riferimento ad un virus, è sostanzialmente impossibile ricostruire il momento esatto in cui il contagio si è verificato.

In questi casi, dunque, l’Inail dovrà verificare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la derivazione “professionale” dell’infortunio, e tale prova può avvenire anche tramite presunzioni semplici (ad esempio l’aver lavorato al fianco di un collega già infetto) e fatto salva la prova contraria da parte dell’Istituto; il medesimo ragionamento sarà applicabile anche nei confronti del datore di lavoro, eventualmente coinvolto in un’azione risarcitorio, e nei confronti del quale si esclude ogni automatismo in termini di responsabilità civile ma anche di diritto penale.
Non sussiste, dunque, una responsabilità penale per la semplice contrazione del virus.
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, infatti, segue una valutazione di “ragionevole probabilità” che è del tutto svincolata da un eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro, la cui responsabilità di diritto penale resta quella fissata per legge.

 

Clicca qui per scaricare la Circolare Inail 20 Maggio 2020 COVID

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