Sorveglianza notturna ai portieri (ma non era esclusiva delle guardie giurate?)

04 Nov 2020

di Ilaria Garaffoni

Una sentenza che farà discutere: con pronuncia n. 6194 del 13 Ottobre 2020 il Consiglio di Stato apre il lavoro notturno agli addetti alla reception e ai portieri perché – recita il disposto – non è l’orario di svolgimento del servizio, bensì la tipologia di obiettivo (sensibile o con speciali esigenze di sicurezza) a rendere necessario l’utilizzo di guardie giurate. Ma il lavoro notturno non era un’esclusiva delle guardie giurate a prescindere? A colpo d’occhio pare un abbaglio, dal momento che il punto 3.b.1 dell’allegato D del DM 269/2010, che impone l’utilizzo di guardie giurate in orario notturno, è collocato sì nel paragrafo che tratta gli obiettivi sensibili, ma si applica in linea generale, recitando: “ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell’art.256 bis del Regolamento d’esecuzione, è affidata alle gpg la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico”. In soldoni: la vigilanza di notte spetta alle gpg. Una svista, dunque?

Parrebbe di sì, anche perché la stessa sentenza ribadisce per altri versi quanto già indicato in altre occasioni sia dal Viminale, sia dall’ANAC: portierato e reception svolgono compiti di mera sorveglianza (non armata), di regolazione dell’accesso del pubblico, di attivazione e controllo di impianti di sicurezza, di vigilanza e di salvaguardia dell’integrità di beni e di impianti in maniera puramente passiva. La vigilanza attiva, che implica invece un’attività di difesa diretta dei beni, compete esclusivamente alle guardie particolari giurate. Ed è ovvio che di notte le esigenze di sicurezza aumentino e il bene debba essere protetto con un’attività di difesa diretta: insomma si tratta di vigilanza attiva, che richiede l’impiego di guardie giurate!

Tuttavia i giudici hanno ritenuto che servizi di “mantenimento della sicurezza anticrimine”, “prevenzione di danneggiamenti, sabotaggio e furti” e addirittura di “intervento in caso di reato” non richiedano un intervento attivo (ah no? E come si interviene su reato senza muovere un dito? Con la moral suasion?). La brillante deduzione del Consiglio è che questi servizi possano essere tranquillamente svolti dai portieri, lode e gaudio. A questo punto, delle due l’una: o la legge sul punto non è chiara (eppure anche a noi profani pare inequivocabile), oppure è in atto uno smantellamento dell’impianto del 269/2010. In tal caso lo si dica chiaro e tondo – ma poi non si venga a piangere miseria perchè manca la professionalità.

Insomma: in ogni caso sarà bene chiarire rapidamente la questione, viste le profonde implicazioni che potrebbe portare con sé (e anche per evitare ricorsi a pioggia…)

PS Le 3:44 è l’ora in cui di notte ci si sveglia più di frequente: lo sapevate? Ahimè anche per i lavoratori notturni,  che però dovrebbero essere svegli..

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