Quando esporre un logo, una targa o un contrassegno sui mezzi di servizio è requisito obbligatorio per legge, non si paga l’imposta sulla pubblicità.
E’ il caso di chi opera nella vigilanza privata, che deve esporre il contrassegno sul proprio parco mezzi per ottemperare alle normative e ai regolamenti di servizio. Tuttavia il Dlgs. n. 507/1993 all’art. 17, comma 1, lett. i) esonera dal pagamento dell’imposta solo le insegne, targhe e simili – la cui esposizione sia obbligatoria – purché le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Se quindi tale misura viene superata, l’esposizione del logo è considerato veicolazione di messaggio pubblicitario, quindi l’imposta sulla pubblicità è dovuta.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13636 del 21 maggio 2019. Occhio pertanto alle misure.