Covid 19: nuovo Protocollo per la sicurezza negli ambienti di lavoro

26 Apr 2020

di Ilaria Garaffoni

Il 24 aprile, su invito dei Ministri del Lavoro e delle Attività produttive, è stato sottoscritto un aggiornamento al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, condiviso lo scorso 14 marzo tra le organizzazioni datoriali e OOSS confederali e declinato in un documento settoriale tra Confcommercio e Filcams-CIGL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Il Protocollo del 24/04 fornisce nuove indicazioni in vista della fase 2, modificando il documento originario per superare la fase emergenziale della gestione e costruire regole per una prevenzione del medio termine negli ambienti di lavoro. nel consigliarne la lettura integrale, forniamo di seguito una breve disamina.

Numerosi – secondo una nota di Confcommercio – gli aspetti ribaditi:

– il favore delle parti verso lo svolgimento di “lavoro agile” nelle modalità semplificate;
– il ricorso agli ammortizzatori sociali, in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività economiche o professionali, che possa comportare ancora un periodo di sospensione o chiusura per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro;
– il confronto ed il coinvolgimento delle OOSS con il contributo degli RLS, piuttosto che degli RLST, avendo a riferimento le specificità delle singole realtà economiche.

L’obiettivo condiviso si incentra, in questa fase, sulla necessità di “fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID – 19”, che tuttavia continua ad essere considerato, ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, un “rischio generico”, rispetto a cui pertanto non si ritiene dovuto un adeguamento del DVR. Rischio generico ma il cui allarme sociale è fortemente sentito dalle parti sottoscrittrici, tanto da convenire che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività.

Entrando nel merito:

1)
INFORMAZIONE: a carico del datore di lavoro, come pure del lavoratore sono definiti obblighi sia di ordine informativo che comportamentale, anche relativamente al corretto uso dei DPI;
2) INGRESSO IN AZIENDA: spicca, rispetto al Protocollo 14 marzo, la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone per il rientro di lavoratori già risultati positivi;
3) ACCESSO dei fornitori esterni nei rapporti di appalto, laddove l’appaltatore sia a conoscenza di casi di contagio tra i propri addetti: egli deve vigilare sul rispetto delle disposizioni previste nell’azienda in cui si volge l’appalto;
4) PULIZIA e SANIFICAZIONE dell’azienda: ci specifica che si riferisce alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020), ovvero ad una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero”, eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate;
5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: si sancisce l’obbligo di assicurare i gel detergenti per le mani ai lavoratori;
6) DPI: l’obbligo individuato riguarda le mascherine chirurgiche, che devono essere indossate negli spazi comuni;
7) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: si fissa l’attenzione allo smart working anche in termini di bisogni di assistenza specifica o di impiego più funzionale, ricordando altresì la misura comportamentale del distanziamento sociale, anche in termini di organizzazione del lavoro, con rimodulazione di spazi ed orari.

Clicca qui per scaricare la Nota Covid 19 Nei Luoghi Di Lavoro 1976881

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