Telesorveglianza e teleallarme: una nuova circolare

11 Gen 2013

di Ilaria Garaffoni

centrale-monitoraggio-vigilanza-privataROMA – Il 10 dicembre 2012 il Ministero dell’Interno (Dipartimento di PS, Ufficio Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) ha diramato una circolare esplicativa che risponde ad alcuni quesiti in materia di televigilanza e localizzazione satellitare dei veicoli.

Per quanto riguarda la telesorveglianza, la circolare chiarisce che il servizio può anche consistere nella sola gestione dell’allarme e nell’allertamento del cliente, senza prevedere cioè anche l’intervento in loco di guardie giurate. Ciò però non esclude “che i soggetti che svolgono esclusivamente servizi di ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza (Classe B, ex art. 2, comma 2, leti a) debbano essere in grado di assicurare l’intervento di guardie giurate sull’evento (anche, ad es., attraverso istituti collegati, consorziati, ovvero tramite istituti individuati dal cliente, ecc.)”.

Insomma: l’Istituto di Vigilanza Privata deve essere in grado di garantire l’intervento, ma se il cliente non lo vuole (magari per risparmiare) e contrattualizza l’esonero, allora l’Istituto non ha nulla da temere.

Per quanto concerne l’attività di localizzazione satellitare e di gestione di allarmi da remoto per mezzi mobili, la circolare specifica che ai servizi di sola localizzazione satellitare dei veicoli non si applicano le disposizioni del DM 269/2010, ma resta ferma la necessità dell’autorizzazione ex art 134 TULPS, dal momento che “quando l’attività non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni e nella loro gestione ed eventuale trasmissione, si realizza la particolare tipologia del “teleallarme” che deve essere assoggettata al dettato dell’art. 134 TULPS (conseguentemente, gli operatori che agiscono durante il normale funzionamento dell’impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui all’art.138 TULPS)”.

La circolare spiega che per l’attività di localizzazione satellitare di veicoli l’applicazione del DM capacità tecnica può essere adattata alla tipologia di servizio, ossia, ad esempio: “in considerazione del fatto che tale servizio non comporta l’intervento di guardie giurate sul territorio e che lo stesso è effettivamente privo di caratterizzazione territoriale, essendo legato ad obiettivi che possono muoversi indiscriminatamente sul territorio nazionale, si ritiene che per la determinazione della cauzione, del capitale sociale e della copertura assicurativa (Allegati F e FI del D.M. 269/2010) – come per le dotazioni tecnologiche e per la struttura organizzativa – si possa fare riferimento alla sola provincia nella quale insiste la sede dell’istituto (Ambito 1 o 2). Ovviamente, laddove l’istituto dovesse disporre di sedi secondarie, nell’individuazione dell’ambito territoriale si dovrà tenere conto di tale circostanza”.

Capito niente? Leggetevi la circolare integrale

Clicca qui per scaricare Circolare min. Interno 10/12/2012 televigilanza

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