Vigilanza Privata e DM 269 del 2010: modifiche richieste dall’Europa

01 Lug 2014

di Ilaria Garaffoni

EuropaCome già scritto, la Commissione Europea ha incardinato una procedura di infrazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/ MARK) contro il DM “capacità tecnica”, ritenendo che il suo dettato possa originare delle restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di Vigilanza Privata svolte da Imprese stabilite in altri Stati membri. Il Ministero dell’Interno, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria del settore, ha quindi elaborato un Decreto emendativo che interviene su capitale sociale e cauzione (come richiesto dall’UE), e su ulteriori aspetti: localizzazione satellitare, centrali operative, trasporto valori ed altro ancora. Il Ministero ha accolto anche talune indicazioni fornite dalle Associazioni: vediamole assieme a Claudio Gatti, Vice Presidente di UNIV.

Quali sono le principali modifiche introdotte al DM 269 del 2010 sulla base della richiesta di emendamenti avanzata dalla Commissione Europea?

Il Ministero dell’Interno ha modificato l’Allegato F “Tabelle del Capitale Sociale (e/o patrimonio) e delle Cauzioni degli Istituti di Vigilanza Privata”, abrogando il primo paragrafo, che imponeva l’obbligo di avere nelle Imprese Individuali un patrimonio personale netto e, nelle Società, un capitale interamente versato in relazione ai Livelli dimensionali. Occorre rilevare che questo tardivo intervento ha creato una discutibile discriminazione fra gli istituti che hanno proceduto tempestivamente al rispetto della normativa adeguando il proprio capitale e quelli che sono risultati inadempienti.
Dietro richiesta delle Associazioni di categoria, il Ministero è poi intervenuto anche sulla Cauzione, parametrando gli importi non più ai Livelli dimensionali, bensì alle Classi funzionali.

Quali sono le novità in materia di vigilanza “tecnologica” (teleallarme, localizzazione satellitare)?

Nell’originaria normativa i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli non erano ricompresi fra i servizi di “Telesorveglianza”contemplati dall’art. 3, comma 2, lettera e) del Decreto. La modifica include invece tali servizi nel Teleallarme, purché vengano forniti in “Ambito 3”, ossia in territorio ultraprovinciale, definito da confini coincidenti con almeno l’intero territorio di un comune con popolazione sino a tre milioni di abitanti.

E per le centrali operative?

Per quel che concerne le Centrali Operative, nell’Allegato D “Requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza e regole tecniche dei servizi”, alla sezione II^ comma 2.d , è stato aggiunto un capoverso che abilita esplicitamente il Titolare della Licenza, il Direttore Tecnico e l’Institore all’accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di GPG.

Inoltre è stato sostituito l’allegato E “ Requisiti minimi delle infrastrutture per le Telecomunicazioni” in modo da prevedere che:

– nei sistemi di comunicazione radio dei Centri di Comunicazione – Tipologia A e delle Centrali Operative – Tipologia B le postazioni radio siano dotate di antenna direttiva;
– nei sistemi di comunicazione telefonica dei Centri Comunicazione – Tipologia A e delle Centrali Operative – Tipologia B e nelle Centrali Operative Avanzate – Tipologia C il Centralino sia dotato di registratore di comunicazioni di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati;
– per tutte le tipologie di Centrale Operativa, la gestione del servizio di teleallarme e la comunicazione in fonia debbano essere effettuate tramite canali radio separati;
– gli Istituti che svolgono esclusivamente i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza senza l’intervento di proprie GPG, sono stati esentati dall’obbligo di realizzazione del sistema di comunicazione radio;
– analogamente, sono esentati dall’obbligo di realizzare un sistema di comunicazione radio gli Istituti che svolgono i servizi di “Stewarding” nelle manifestazioni sportive previsti dal D.M. 8 Agosto 2007, le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo disciplinate dal D.M. 6 Ottobre 2009 e le attività di antipirateria a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, regolamentate dal D.M. 28 Dicembre 2012, n. 266.

Ci sono novità anche in materia di trasporto di denaro e valori?

Per la Scorta Valori si è intervenuti sull’Allegato D, Sezione III^ , comma 3.m elevando i limiti del valore trasportato dagli originari euro 500.000,00 agli attuali euro 3.000.000,00 su esplicita richiesta degli operatori del settore.
Inoltre è stata disciplinata dettagliatamente la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, aggiungendo la lettera c) alle originarie a) e b). Inoltre al comma 3.o “ Trasporto moneta metallica “ è stato aggiunto il comma 3.p per disciplinare il trasporto di valori diversi dal contante.

E su capacità tecnica e formazione sono state modificate delle previsioni?

In tema di Formazione il nuovo testo è intervenuto sull’allegato G, prevedendo, fra i requisiti richiesti per gli Investigatori Privati e gli Informatori Commerciali, la frequenza di corsi erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (anziché, come stabilito in precedenza, organizzati da Strutture Universitarie o da Centri di Formazione Professionale riconosciuti dalle Regioni ed accreditati presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della P.S. secondo procedure da questo individuate). Nulla di nuovo, invece, è stato previsto per la formazione delle GPG essendo la materia demandata ad un apposito Decreto in via di definizione.

Per un raffronto con la normativa originaria, scarica qui gli allegati F, D, E, G al DM 269/2010:

Clicca qui per scaricare Dm capacità tecnica Allegato f

Clicca qui per scaricare Dm capacità tecnica Allegato d

Clicca qui per scaricare Dm capacità tecnica Allegato e

Clicca qui per scaricare Dm capacità tecnica Allegato g

 

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