Detassazione del lavoro notturno: il parere del professionista

22 Set 2010

di Ilaria Garaffoni

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 Con la Risoluzione ministeriale n. 83 del 17 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa, interviene con un interessante chiarimento sulla questione relativa alla detassazione del lavoro notturno, che tanti dubbi aveva sollevato a seguito dell’emanazione della circolare 14 maggio 2008, n. 59, della stessa Agenzia. Un parere che interessa molto da vicino la vigilanza privata e il lavoro delle guardie giurate. Sentiamo il parere di Pietro Maria Galeano, Dottore Commercialista in Palermo.

Clicca qui per scaricare la Risoluzione N. 83/E

Giova premettere che l’art. 2 del D.L.27 maggio 2008 n. 93 ha introdotto talune misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, in particolare un’imposta sostitutiva di quella sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare, ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La misura sperimentale della tassazione agevolata è stata prorogata per l’anno 2009 dall’art. 5 del D.L. 29/11/2008, n. 185, e limitatamente ai cosiddetti “premi di produttività” per l’anno 2010. Per tali due ultime annualità l’agevolazione si applica nel limite di euro 6.000,00 annui.
Il dubbio, come abbiamo premesso, traeva origine dalla circolare n. 59 del 14 maggio 2008, nella quale la Stessa Agenzia delle Entrate, al paragrafo 2, faceva riferimento a: “somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate”, con il conseguente dubbio sulla possibilità di assoggettare al regime fiscale agevolato le prestazioni di lavoro notturno ordinarie, ossia quelle svolte entro i limiti dell’orario “normale” di lavoro, solitamente entro le quaranta ore settimanali; quindi non solo le maggiorazioni per lavoro notturno straordinario, ma anche quelle ordinarie. Con la citata risoluzione n. 83, l’Agenzia interviene con esemplare decisione, infatti, nel premettere che nel “regime di tassazione agevolata rientrano anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni”, precisa che tale agevolazione compete al di là che tale organizzazione del lavoro sia adottata per la prima volta, ma anche “nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione” che dia luogo, comunque, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività che, a parere di chi scrive, sono nella natura del lavoro a turni.

Lavoro notturno
Sul lavoro notturno vengono i chiarimenti più attesi, infatti l’Agenzia delle Entrate conferma che “anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario” sono beneficiarie dell’agevolazione in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore, indistintamente, quindi, sia sul compenso ordinario che sulle maggiorazioni contrattualmente previste. Tale agevolazione, sempre a parere dell’Agenzia, deve essere riconosciuta anche ai lavoratori non turnisti che prestano la loro attività esclusivamente in regime di lavoro notturno, così come definito dalla Legge e dai contratti di lavoro.
A tal fine si rammenta che l’art. 2108 del codice civile demanda alla legge e alla contrattazione collettiva l’individuazione dei limiti entro i quali è consentito il lavoro notturno, della sua durata e della misura della maggiorazione. Il D.Lgs. n. 66/2003 è intervenuto anche in materia di lavoro notturno, la cui disciplina era precedentemente contenuta nel D.Lgs. n. 532/1999. L’art. 1, c. 2 del D.Lgs n. 66/2003 dà la definizione di lavoro notturno, da intendersi come periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dall’eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.
Il beneficio in parola, inoltre, trova applicazione a tutti i dipendenti del settore privato e ciò indipendentemente dalla qualifica rivestita, o, come si diceva prima, dalla ciclicità o meno del lavoro notturno e, a nostro parere, contrariamente a quanto da taluni ritenuto, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta dal datore di lavoro, purché privato.
La disposizione ha effetti retroattivi dall’anno 2008.

Nel concreto
Sul piano pratico, ove il lavoratore verifichi che il datore di lavoro non abbia assoggettato alla speciale tassazione le somme erogate per lavoro notturno e queste non risultino distintamente indicate nel prospetto di paga, ben potrà richiedere al datore di lavoro una certificazione attestante le somme erogate per lavoro notturno distintamente per ogni annualità e, quindi, a norma di quanto disposto dall’art.2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/78, presentare dichiarazione integrativa dei redditi indicante la nuova misura delle imposte dovute e richiedere il rimborso delle maggiori pagate o utilizzarle in compensazione. Determinandosi la fattispecie di minori imposte dovute, nessuna sanzione sarà applicabile al lavoratore. Per quanto attiene al 2010, il datore di lavoro provvederà all’esatta contabilizzazione del dovuto in sede di conguaglio di fine anno.

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