Tassazione agevolata per lavoro notturno

19 Set 2010

di Ilaria Garaffoni

gioda-notturna

Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con particolare riferimento al lavoro notturno. In particolare è stato precisato che lo speciale regime di tassazione è applicabile non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

Clicca qui per scaricare la Risoluzione N. 83/E

In molti casi i datori di lavoro avevano dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, solo l’indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria per lavoro notturno. L’Agenzia, con la suddetta risoluzione, ha chiarito anche la retroattività di tale interpretazione precisando che, per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole presentando:
– una dichiarazione integrativa, se per l’anno interessato avevano fatto la dichiarazione dei redditi;
– un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 se per l’anno interessato non avevano fatto la dichiarazione dei redditi. A tal fine il datore di lavoro dovrà certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
Si prospettano quindi soluzioni diverse a seconda dell’anno in cui sono state percepite le somme e a
seconda del fatto che per quell’anno il lavoratore abbia presentato oppure no la dichiarazione dei redditi.
A) Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO): è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
B) Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
C) Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730: è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.
D) Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n.602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
Per richiedere il rimborso, i lavoratori interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
– Certificazione del datore di lavoro delle ulteriori retribuzioni a tassazione ridotta (2° semestre 2008 e 2009);
– CUD per gli anni d’imposta 2008 e 2009;
– Dichiarazione dei redditi (730 o Unico) per gli anni d’imposta 2008 e del 2009.

Fonte: CGIL Como

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