Tassazione al 10% per lavoro notturno: specifiche dell’Agenzia delle Entrate

02 Ott 2010

di Ilaria Garaffoni

agenzia-entrate

ROMA – L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 48/E datata 27 settembre 2010 avente ad oggetto “Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo”, fornisce ulteriori precisazioni sul lavoro notturno e la tassazione a regime agevolato, due temi di particolare interesse per la vigilanza privata. In particolare la circolare risponde alle difficoltà tecniche, rappresentate dalle associazioni datoriali e dai CAF, di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto con una semplificazione procedurale: il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Ma la circolare fornisce altre importanti indicazioni su aspetti diversi sollevati dalla risoluzione n. 83 del 2010.
Questo il testo integrale della circolare, che potete comunque scaricare cliccando qui.

Clicca qui per scaricare la Circolare 48E del 27 sett 2010

“Con la risoluzione n. 83 del 2010 è stato chiarito che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anzichè a tassazione ordinaria) anche l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione) e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009. Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei CAF hanno rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti – che comportano specifiche attività per ciascun periodo d’imposta – per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata. In considerazione della concorde rappresentazione da parte di tutti i soggetti interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, si ritiene di poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati. In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.
Per quanto riguarda, inoltre, i quesiti pervenuti in relazione al regime fiscale applicabile alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili, si fa presente quanto segue.
L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto – in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende – uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate. Le aziende che hanno ricevuto dall’INPS la comunicazione dell’ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la
risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga.
La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l’ammontare della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici”.

I Video


Consigliati

https://www.anivp.it/

Archivi