ROMA – Detto, fatto. Mentre in Parlamento non si cava un ragno da un buco, il Decreto sulla pirateria (DM 28 dicembre 2012, n. 266 pubblicato il 29 Marzo) è entrato in vigore, quindi – e non un è pesce d’aprile – d’ora in poi potranno essere impiegate Guardie Giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.
Inutile ribadire le perplessità già espresse. Il provvedimento (clicca qui per scaricarlo) specifica alcuni aspetti di rilievo per gli operatori della vigilanza privata che vorranno tentare questo nuovo business.
Innanzitutto il DM specifica che le Guardie Particolari Giurate possono solo offrire “servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria (ossia quelle individuate con decreto del Ministero della Difesa)”.
Le Guardie Giurate da impiegarsi possono essere dipendenti degli Armatori (art. 133 del TULPS) o di Istituti di Vigilanza Privata , nei casi in cui il Ministero della Difesa abbia reso noto all’Armatore che non è possibile l’impiego dei Nuclei Militari di Protezione.
Queste guardie devono inoltre avere un curriculum importante, oltre ai requisiti dell’art. 138 TULPS, ossia: devono avere prestato servizio nelle Forze Armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva; devono avere superato i corsi teorico-pratici di cui all’art. 6 del DM 15 Settembre 2009, n. 154; devono aver superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari; devono infine essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.
Un punto che aveva fatto discutere erano le modalità di svolgimento dei servizi: chi le decide? Chi le approva? E’ ora sciolta la riserva: dovrà essere predisposto un Regolamento di Servizio (secondo l’All. D del DM 269/2010) approvato dal Questore della Provincia dove ha sede l’Istituto di Vigilanza Privata o dove è stata iscritta la nave dell’Armatore.
Il Regolamento dovrà precisare: quante GPG sono impiegate (non meno di 4 e commisurate alle necessità di difesa e alla tipologia di nave, alle merci trasportate e ai sistemi di autoprotezione presente a bordo); chi sono i responsabili (tra le Guardie con maggiore esperienza) per ciascun nucleo di GPG a bordo; che l’uso delle armi deve essere limitato alla legittima difesa (art. 52 CP); che l’uso delle armi comuni da sparo e quelle in dotazione alla nave possono essere usate esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali a rischio pirateria; che i servizi di protezione sono svolti sotto la direzione del Comandante.
Contenti tutti?