Mancata licenza di vigilanza privata: una sentenza

05 Lug 2010

di Ilaria Garaffoni

martello-giudice

ROMA – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) ha fornito un’interessante interpretazione in tema di diniego di autorizzazione all’esercizio della vigilanza privata ex art. 136 t.u.l.p.s. Il citato articolo contempla cause obbligatorie e cause facoltative di diniego (comma 1: la licenza deve essere rifiutata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare; comma 4: la licenza può essere negata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico).

La recente sentenza dell’Alto Consesso recita che, al fine della legittimità del diniego di autorizzazione di un istituto di vigilanza, non risulta sufficiente affermarne la non necessarietà in considerazione del numero degli esercizi preesistenti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza già operanti in loco, occorrendo invece dimostrare in modo puntuale che il numero e le dimensioni degli istituti operanti sia tale per cui l’autorizzazione di un ulteriore operatore sortirebbe effetti negativi certi per l’interesse pubblico. La sentenza specifica anche che non compete all’autorità di pubblica sicurezza compiere valutazioni in ordine a profili inerenti alla concorrenza e ai possibili effetti deleteri di un eccesso di concorrenza, ma solo valutazioni in ordine ai riflessi di un eccesso di autorizzazioni sull’ordine e la sicurezza pubblici.

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Fonte: www.diritto.it

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